Non indebitarsi oltre le proprie possibilità
Il mutuo è un impegno economico importante da sostenere nel tempo, sia per una persona sia per una famiglia.
Già al momento della richiesta, è essenziale valutare se le proprie entrate sono sufficienti per pagare le rate. Durante il periodo del mutuo possono infatti accadere eventi imprevisti che richiedono nuove uscite (spese mediche, per la casa, per i figli) oppure che fanno diminuire le entrate (perdita del lavoro, cassa integrazione, malattie).
Prima di ogni richiesta di mutuo o finanziamento, bisogna considerare sempre se non ci si stia indebitando troppo. È bene tener inoltre presente che, dal momento della stipula del contratto, il mutuo viene registrato in diversi sistemi informativi sul credito, tra i quali quello gestito dalla Banca d’Italia e denominato Centrale dei rischi.
Ai dati disponibili in tale archivio possono accedere le banche e gli altri intermediari finanziari. Anche il cliente può conoscere le informazioni presenti a suo nome nella Centrale dei Rischi. L’accesso è gratuito e può essere effettuato in modo veloce e sicuro anche online (https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/accesso-cr/).
Verificare che il tasso applicato non sia usurario
Al momento della firma del contratto il tasso di interesse non può superare la soglia dell’usura, una soglia definita in base al TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) e pubblicata sul sito internet della Banca d’Italia (http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/compiti-vigilanza/tegm/index.html).
Se al momento della stipula nel contratto sono stati stabiliti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
Pagare le rate con puntualità, perché le conseguenze possono essere anche gravi
In caso di ritardato pagamento (totale o parziale) di una rata per oltre 30 giorni l’intermediario informa il cliente circa le conseguenze degli omessi pagamenti (ad esempio l’applicazione degli interessi di mora; la perdita del diritto di proprietà dell’immobile ipotecato) e le misure di sostegno eventualmente disponibili (ad esempio, le misure pubbliche o quelle messe a punto in sede di autoregolamentazione).
Gli interessi di mora si aggiungono alle somme già dovute.
Nei casi più gravi, l’intermediario può ottenere lo scioglimento del contratto.
Se l’intermediario è una banca, questa può sciogliere il contratto per:
• mancato pagamento anche di una sola rata;
• ritardo di oltre 180 giorni dalla scadenza nel pagamento anche di una sola rata;
• ritardo (fra 30 e 180 giorni dalla scadenza) nel pagamento delle rate per più di sette volte.
Se la banca scioglie il contratto, il cliente deve restituire immediatamente il debito residuo. Se non può saldare il debito, l’intermediario può ottenere il pignoramento dell’immobile ipotecato e la sua vendita all’asta.
Se c’è un fideiussore, anche lui è tenuto a rimborsare quanto dovuto. Un’ulteriore conseguenza dei mancati o ritardati pagamenti è che ne rimane traccia nella Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d’Italia e negli altri sistemi informativi sul credito gestiti da operatori privati (ad es. CRIF).
Nei casi più gravi di inadempimento degli impegni contrattuali il cliente può essere, in tali sistemi informativi, classificato “a sofferenza”. Ciò può compromettere la possibilità di ottenere un nuovo finanziamento in futuro.
Se la rata nel tempo si rivela troppo alta, cercare subito una soluzione con l’intermediario
Se il cliente non riesce a pagare sempre e con puntualità le rate del mutuo, è consigliabile che si rivolga prontamente all’intermediario per cercare insieme una soluzione.
Le iniziative per venire incontro alle esigenze dei clienti in difficoltà possono prevedere:
1) il rifinanziamento totale o parziale del credito;
2) la modifica delle condizioni del contratto di credito, che possono includere:
a) l’estensione della durata del contratto;
b) la modifica della tipologia del credito; ad esempio, un contratto che prevede il rimborso contestuale, con ciascuna rata, di capitale e interessi può essere modificato convenendo, per un arco temporale predefinito, il solo pagamento degli interessi;
c) il differimento totale o parziale del pagamento delle rate;
d) la rinegoziazione del tasso di interesse;
e) la sospensione temporanea del pagamento delle rate.
È possibile in qualunque momento trasferire il finanziamento presso un altro intermediario, senza alcuna spesa o penalità. È la cosiddetta portabilità, che consente di estinguere il mutuo utilizzando la somma concessa da un nuovo intermediario e mantenendo l’ipoteca originaria. La somma verrà rimborsata alle condizioni concordate con il nuovo intermediario. L’intermediario originario non può impedire o ostacolare il trasferimento del mutuo. Il cliente non deve sostenere alcun costo neanche indiretto (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali), né per l’estinzione del mutuo con il vecchio intermediario né per la concessione del nuovo finanziamento.
Attenzione!
In caso di difficoltà a pagare il mutuo, evitare di rivolgersi a operatori non iscritti negli albi previsti dalla legge.
Nei casi stabiliti dalla legge, si può ricorrere ai fondi pubblici di sostegno quali:
• Fondo di prevenzione dell’usura;
• Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura;
• Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui.